Divorzio: Assegno di mantenimento deducibile

Divorzio_600x398In caso di separazione legale o divorzio, se nel verbale di separazione consensuale o nella sentenza di separazione o di divorzio è previsto espressamente che un coniuge debba versare in favore dell’altro un assegno di mantenimento (o assegno divorzile), questo può essere dedotto dal reddito complessivo dell’obbligato (cioè del coniuge che versa l’assegno). La deduzione dell’assegno è prevista nella misura dell’assegno stesso così per come risulta indicata nel provvedimento di separazione o divorzio dell’Autorità Giudiziaria.
Gli assegni periodici di mantenimento o divorzili costituiscono per il coniuge (o ex coniuge) che li riceve redditi assi militati ai redditi da lavoro dipendente e pertanto sono tassati. Essi si presumono per legge percepiti “salvo prova contraria, nella misura e alle scadenze risultanti dai relativi titoli” (artt. 50, comma 1, lett. i e 52, comma 1, lett. c, del TUIR).
La deducibilità di tali assegni è prevista anche se essi vengano versati in favore del coniuge (o ex coniuge) che risiede all’estero.
Al contrario l’assegno corrisposto in una unica soluzione – il così detto assegno “una tantum” previsto dall’art. 9bis della legge sul divorzio (L. 1 dicembre 1970 n. 898 e successive modifiche) – non potrà essere dedotto da chi lo versa. L’Agenzia delle Entrate ha altresì ribadito la non deducibilità anche nel caso in cui detto assegno una tantum venga versato con formule rateali.

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