A partire da luglio 2018 abolita la scheda carburante, la detraibilità IVA viene garantita solo se il pagamento avviene con mezzi tracciabili.
L’estate 2018 porterà una grande novità per i soggetti titolari di partita IVA relativamente alle flotte aziendali, sia per i mezzi esclusivamente strumentali, sia per quelli a deducibilità ridotta: la scheda carburante comunemente utilizzata per tracciarne l’acquisto da parte di professionisti e imprese viene abolita e cambiano le regole per avere accesso alle detrazioni IVA.
Si tratta dell’effetto di un emendamento approvato dalla Commissione Bilancio della Camera al disegno di legge di Bilancio 2018 (legge 27 dicembre 2017 n. 205 pubblicata sul supplemento ordinario n. 62 della Gazzetta Ufficiale del 29 dicembre 2017 n. 302), che di fatto cambia la disciplina fiscale delle operazioni di acquisto di carburanti per autotrazione presso impianti stradali di distribuzione. Nello specifico la scheda sarà abrogata a partire dal 1° luglio 2018, in virtù dell’obbligo di emissione della fattura elettronica.
Ne consegue anche una nuova prescrizione relativamente alla detraibilità dell’IVA, che potrà essere garantita solo se il relativo pagamento viene realizzato per mezzo di un sistema tracciabile, come ad esempio il pagamento mediante carta di credito, piuttosto che carta bancomat o carta prepagata.
Finora la tenuta della scheda carburante rappresentava la rilevazione sia ai fini IVA, poiché la sua regolare tenuta consentiva l’esercizio del diritto alla detrazione dell’imposta sul valore aggiunto, sia ai fini della deduzione del costo di acquisto in relazione all’imposizione diretta.
Dal 2018 si pone fine a questo meccanismo istituito con il D.P.R. n. 444/1997, che aveva introdotto la scheda carburante al posto della fattura per i gestori di impianti stradali di distribuzione di carburanti per autotrazione per la cessione di tali prodotti, salvo che per le cessioni effettuate nei confronti dello Stato, di taluni enti e degli autotrasportatori di cose per conto terzi.