Le Srl semplificata non richiede ai soci costituendi limiti minimi di età (è stata eliminata la soglia dei 35 anni), abolendo anche l’originario obbligo di scegliere come amministratori soltanto giovani soci. Rimossi infine, anche gli obblighi di vigilanza del Consiglio Nazionale del Notariato.
Restano invece obbligatori i seguentirequisiti:
- Requisito di capitale da 1 a 9.999 euro.
- Soci ammissibili una o più persone fisiche.
- Capitale sociale sottoscritto e interamente versato all’atto della costituzione.
- Denominazione sociale indicata in atto costitutivo, corrispondenza della società e spazio elettronico destinato alla comunicazione telematica ad accesso pubblico (“società a responsabilità limitata semplificata“), assieme ad ammontare del capitale sottoscritto e versato, sede della società e ufficio del registro delle imprese presso cui è iscritta.