Il Presidente del Consiglio dei Ministri ha provveduto, con un decreto pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, ad adottare la programmazione transitoria dei flussi d’ingresso riguardanti i lavoratori extracomunitari per l’anno 2019. Le quote previste, per un totale di 30.850 unità, riguardano sia il lavoro subordinato, stagionale e non stagionale, che il lavoro autonomo. Stabilita anche la quota complessiva di conversione dei permessi di soggiorno.
E’ stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il DPCM 12 marzo 2019, con cui si provvede alla programmazione transitoria dei flussi d’ingresso dei lavoratori non comunitari per l’anno 2019, per motivi di lavoro subordinato stagionale e non stagionale e di lavoro autonomo. La quota di ingressi prevista è complessivamente pari 30.850 unità.
Lavoro subordinato non stagionale
Per motivi di lavoro subordinato non stagionale, sono ammessi in Italia 12.850 cittadini non comunitari, di cui:
– 500 cittadini stranieri non comunitari residenti all’estero, che abbiano completato programmi di formazione ed istruzione nei Paesi d’origine;
– 100 lavoratori di origine italiana per parte di almeno uno dei genitori fino al terzo grado in linea diretta di ascendenza, residenti in Argentina, Uruguay, Venezuela e Brasile.
– 4.750 per conversione di permessi di soggiorno per lavoro stagionale;
– 3.500 per conversione di permessi di soggiorno per studio, tirocinio e/o formazione professionale;
– 800 per conversione di permessi di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo rilasciati ai cittadini di Paesi terzi da altro Stato membro dell’Unione europea;
– 700 permessi di soggiorno per studio, tirocinio e/o formazione professionale;
– 100 permessi di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, rilasciati ai cittadini di Paesi terzi da altro Stato membro dell’Unione europea.
Lavoro autonomo
E’ consentito l’ingresso in Italia per motivi di lavoro autonomo di 2.400 cittadini non comunitari residenti all’estero, appartenenti alle seguenti categorie:
– imprenditori che intendono attuare un piano di investimento di interesse per l’economia italiana, che preveda l’impiego di risorse proprie non inferiori a 500.000 euro e provenienti da fonti lecite, nonchè la creazione almeno di tre nuovi posti di lavoro;
– liberi professionisti che intendono esercitare professioni regolamentate o vigilate, oppure non regolamentate ma rappresentate a livello nazionale da associazioni iscritte in elenchi tenuti da pubbliche amministrazioni;
– titolari di cariche societarie di amministrazione e di controllo;
– artisti di chiara fama o di alta e nota qualificazione professionale, ingaggiati da enti pubblici o privati;
– cittadini stranieri che intendono costituire imprese «start-up innovative», titolari di un rapporto di lavoro di natura autonoma con l’impresa.
Lavoro subordinato stagionale
Sono ammessi in Italia per motivi di lavoro subordinato stagionale nei settori agricolo e turisticoalberghiero, i cittadini non comunitari residenti all’estero entro una quota di 18.000 unità.
Deve trattarsi di cittadini dei seguenti paesi: Albania, Algeria, Bosnia-Herzegovina, Corea (Repubblica di Corea), Costa d’Avorio, Egitto, El Salvador, Etiopia, ex Repubblica Jugoslava di Macedonia, Filippine, Gambia, Ghana, Giappone, India, Kosovo, Mali, Marocco, Mauritius, Moldova, Montenegro, Niger, Nigeria, Senegal, Serbia, Sri Lanka, Sudan, Tunisia, Ucraina.
Una quota di 2.000 unità è riservata a soggetti che abbiano fatto ingresso in Italia per prestare lavoro subordinato stagionale almeno una volta nei cinque anni precedenti e per i quali il datore di lavoro presenti richiesta di nulla osta pluriennale per lavoro subordinato stagionale.
Presentazione delle istanze
Le domande devono essere presentate:
a) per lavoratori non stagionali e autonomi a partire dalle ore 9:00 del 16 aprile 2019;
b) per i lavoratori stagionali, dalle ore 9:00 del 24 aprile 2019.
DPCM, 12/03/2019 (G.U. 09/04/2019, n. 84)